(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 15 del
                           6 aprile 2007)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Visto lo Statuto della Regione;
    Visto  il  testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione  della  Regione siciliana, approvato con decreto
presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70, ed in particolare l'Art. 2;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,
n. 320 «Regolamento di polizia veterinaria»;
    Vista  la  legge 14 agosto 1991, n. 281, «legge quadro in materia
di animali di affezione e prevenzione del randagismo»;
    Vista  la  legge  regionale  3 luglio  2000,  n. 15, «Istituzione
dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione
e  la  prevenzione  del  randagismo»  ed  in particolare l'Art. 4 che
prevede l'emanazione di un regolamento di esecuzione;
    Sentita  la commissione per i diritti degli animali, nominata con
decreto   del   Presidente  della  Regione  n.  9/serv.  1°/S.G.  del
12 gennaio 2005;
    Sentita,  ai  sensi  dell'Art. 16, comma 3, della legge regionale
3 luglio  2000,  n.  15,  la  Federazione  regionale degli ordini dei
medici  veterinari  della  Sicilia  per  le  province  di  Agrigento,
Caltanissetta,  Catania,  Enna,  Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani e
l'Ordine dei medici veterinari della provincia di Palermo;
    Udito  il  Consiglio  di  giustizia amministrativa per la Regione
siciliana  che  nell'adunanza del 26 settembre 2006 ha reso il parere
n. 658/2006;
    Vista   la  deliberazione  della  giunta  regionale  n.  476  del
28 novembre 2006;

                   Emana il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                      Identificazione dei cani

    1.  Il cane iscritto all'anagrafe e' identificato da un codice di
riconoscimento  impresso  mediante la inoculazione sottocutanea di un
microchip  sul  lato  sinistro del collo, nel terzo inferiore, tra la
mandibola e la spina della scapola.
    2.  La  struttura  del codice identificativo deve essere conforme
alle  norme  ISO  11784  e  ISO  11785,  i  transponder devono essere
conformi  alla  norme  ISO  11784  e  ISO 11785 che prevede un codice
numerico a 15 cifre.
    3.  Ai sensi dell'Art. 5, comma 1, della legge regionale 3 luglio
2000,  n.  15,  qualora  debba  essere  iscritto all'anagrafe un cane
appartenente  alle  razze di seguito elencate, il proprietario dovra'
produrre  la  fotografia dell'animale che dovra' essere allegata alla
scheda anagrafica di cui all'allegato IX.
    Elenco  delle  razze  canine e loro incroci a rischio di maggiore
aggressivita':
      1) american bulldog;
      2) dogo argentino;
      3) fila brazileiro;
      4) pit bull;
      5) pit bull mastiff;
      6) pit bull lerrier;
      7) tosa inu.